VOLO IN RITARDO, CANCELLATO, IN OVERBOOKING (Regolamento, Assistenza e Risarcimenti)
Premessa
Quando si viaggia in aereo purtroppo a volte capitano degli imprevisti (al di fuori del nostro controllo).
Questi disguidi possono portare ad un ritardo di qualche ora rispetto all’orario previsto di arrivo o, in certi casi, anche alla cancellazione totale del volo (oppure un negato imbarco per overbooking).
Cosa fare in questi casi?
Esistono dei regolamenti che specificano i diritti dei passeggeri e ciò che la compagnia aerea è tenuta a fare e a offrire per affrontare queste situazioni.
È importante, quindi, essere a conoscenza di questi regolamenti in modo da far valere i propri diritti senza farsi trovare impreparati.
In questo articolo vediamo i punti essenziali del Regolamento CE n° 261/04 e come comportarsi.
Esistono molti regolamenti, ma questo è quello che probabilmente interessa maggiormente ai passeggeri che partono dall’Italia o dall’Europa.
N.B.
Questo Regolamento si applica solo in casi specifici (come vediamo spiegato di seguito nell’articolo).
Indice:
Come funziona il Regolamento?
Eccezioni del Regolamento
Volo in ritardo
Volo cancellato
Overbooking o negato imbarco
Perdita di una coincidenza
Prima di tutto vediamo quali sono le casistiche dove si applica il Regolamento CE n° 261/04.
Questo regolamento si applica per:
- Voli all’interno dei Paesi dell’UE con l’aggiunta di altri Paesi e regioni tra cui Islanda, Norvegia, Svizzera, Guadalupa, Guyana francese, l’isola della Riunione, Martinica, Mayotte e Saint-Martin, Azzorre e Madera e le isole Canarie. I voli all’interno di questi Paesi sono coperti (a prescindere dal fatto che siano operati da compagnia europea o extraeuropea). Esempio volo dall’Italia alla Spagna.
- Voli in partenza da un Paese comunitario con arrivo in un Paese extracomunitario (a prescindere dal fatto che siano operati da compagnia europea o extraeuropea). Esempio volo dall’Italia al Giappone.
- Voli in partenza da un Paese extracomunitario con arrivo in un Paese comunitario, ma solo se operati da una compagnia europea. Esempio volo dagli Stati Uniti alla Germania operato da Lufthansa.
Nota Bene
Se siete interessati al regolamento completo in lingua italiana lo potete trovare qui.
Mentre qui lo trovate in lingua inglese.
Nei voli in code-share conta la compagnia che opera ed effettua il volo (non sempre è la stessa compagnia che ha venduto il biglietto).
I viaggi di andata e ritorno vengono considerati come due casi separati. Ad esempio, potrebbe succedere che solo una delle due tratte sia tutelata dal regolamento in questione mentre l’altra ne sia esclusa.
Le destinazioni Guadalupa, Guyana francese, l’isola della Riunione, Martinica e Mayotte vengono considerate parte della Francia e di conseguenza nella stessa categoria di tutela e risarcimento (anche se la tratta è superiore a 3500 km).
Esistono delle circostanze eccezionali per cui il Regolamento non si applica (che vediamo di seguito).
In alcune eccezioni il regolamento non si applica.
Tra queste circostanze eccezionali troviamo per esempio:
- Condizioni meteorologiche avverse
- Emergenze mediche
- Problemi con i radar dell’aeroporto
- Restrizioni del traffico aereo
- Sabotaggi e terrorismo
- Sciopero (solo se del personale aeroportuale di terra e/o del controllo del traffico aereo)
N.B.
Per condizioni atmosferiche avverse si intendono uragani, tsunami, terremoti, oltre a pioggia, neve e nebbia (questi ultimi solo in caso siano veramente forti ed importanti da impedire la possibilità di volare).
Lo sciopero del personale della compagnia aerea non è considerata una circostanza eccezionale e di conseguenza si applica comunque questo regolamento.
Oltre alle condizioni viste precedentemente, esistono altre circostanze per cui non è previsto il risarcimento per la cancellazione di un volo.
Tra queste circostanze si trovano i seguenti esempi:
- Volo cancellato con un preavviso di almeno 14 giorni.
- Volo cancellato con un preavviso tra i 7 ed i 13 giorni, con proposta di volo alternativo che parte non più di 2 ore prima e che atterra non meno di 4 ore dopo il volo prenotato in origine.
- Volo cancellato con preavviso inferiore ai 7 giorni, con proposta di volo alternativo che parte non più di 1 ora prima e che arriva non meno di 2 ore dopo il volo prenotato in origine.
In caso si verifichi il ritardo di un volo, in alcune circostanze il passeggero ha diritto a:
- Assistenza
- Risarcimento
Assistenza per volo in ritardo
I passeggeri hanno diritto all’assistenza in caso di:
- Tratta fino a 1500 km e ritardo di 2 o più ore
- Volo intracomunitario con tratta superiore a 1500 km e ritardo di 3 o più ore
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km e ritardo di 3 o più ore
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km e ritardo oltre le 4 ore
Per assistenza si intende:
- Cibo e bevande in proporzione al ritardo
- Due chiamate telefoniche, messaggi via fax o email
- Sistemazione in hotel oltre agli spostamenti da/per l’hotel (solo nel caso in cui sia necessario attendere il volo fino al giorno successivo o oltre)
N.B.
Nel caso in cui il ritardo accumulato dal volo sia superiore alle 5 ore, il passeggero ha la facoltà di richiedere il rimborso totale del biglietto oltre ad un volo di rientro (senza pagare nulla).
Risarcimento per volo in ritardo
Per aver diritto ad un risarcimento per ritardo, il volo in questione deve avere subito un ritardo uguale o superiore a 3 ore rispetto all’orario previsto di arrivo (per orario di arrivo si considera il momento in cui si aprono le porte dell’aereo).
I risarcimenti variano a seconda del tipo e della durata della tratta come segue:
- Tratta fino a 1500 km: 250€
- Volo all’interno dell’UE con tratta superiore a 1500 km: 400€
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km: 400€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km con ritardo tra 3 e 4 ore: 300€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km con ritardo oltre le 4 ore: 600€
N.B.
Se volete avere maggiori informazioni su come richiedere il risarcimento, potete seguire le indicazioni di questo articolo.
Cosa fare in caso di volo in ritardo?
In caso di ritardo:
- Richiedere alla compagnia aerea la motivazione ed i dettagli del ritardo del volo
- Chiedere cibo, bevande ed eventuale sistemazione (nei casi visti precedentemente)
- Conservare la carta d’imbarco ed eventuali altri documenti di viaggio
- Conservare scontrini e ricevute di eventuali acquisti extra
Con queste prove si potrà provvedere a richiedere un risarcimento nel caso in cui sia dovuto.
In caso si verifichi la cancellazione di un volo, in alcune circostanze il passeggero ha diritto a:
- Volo alternativo o rimborso del biglietto
- Assistenza
- Risarcimento
Volo alternativo o rimborso del biglietto in caso di cancellazione
Se il volo viene cancellato il passeggero può decidere una delle seguenti opzioni:
- Rimborso totale/parziale del costo del biglietto oltre ad un volo di ritorno che permetta al passeggero di ritornare alla destinazione di partenza
- Primo volo alternativo disponibile per la destinazione finale del biglietto originale (riprotezione)
N.B.
In alcuni casi la compagnia aerea può offrire un volo alternativo in classe superiore rispetto a quella acquistata precedentemente. In questo caso la compagnia non è tenuta a chiedere il pagamento della differenza.
Nel caso in cui, invece, il volo alternativo sia di una classe inferiore rispetto a quella prenotata, il passeggero ha diritto ad un rimborso variabile tra il 30 ed il 75% del costo del biglietto (varia a seconda del tipo e dalla lunghezza della tratta).
Assistenza per volo cancellato
Per assistenza si intende:
- Cibo e bevande in proporzione al tempo di attesa
- Due chiamate telefoniche, messaggi via fax o email
- Sistemazione in hotel oltre agli spostamenti da/per l’hotel (solo nel caso in cui sia necessario attendere il volo fino al giorno successivo o oltre)
Risarcimento per cancellazione volo
I risarcimenti massimi per la cancellazione di un volo sono come seguono:
- Tratta fino a 1500 km: 250€
- Volo all’interno dell’UE con tratta superiore a 1500 km: 400€
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km: 400€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km: 600€
Queste compensazioni, però, possono essere ridotte del 50% se viene proposto un volo alternativo che atterra entro un determinato lasso di tempo rispetto all’orario di arrivo previsto dal volo originale.
- Tratta fino a 1500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 2 ore: 125€
- Volo all’interno dell’UE con tratta superiore a 1500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 3 ore: 200€
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 3 ore: 200€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 4 ore: 300€
N.B.
Vi ricordo che se il volo viene cancellato con almeno 14 giorni di preavviso, secondo il regolamento in questione non è previsto nessun risarcimento obbligatorio (vedi le altre circostanze di cancellazione).
Se volete avere maggiori informazioni su come richiedere il risarcimento, potete seguire le indicazioni di questo articolo.
Cosa fare in caso di volo in cancellato?
È importante chiedere alla compagnia aerea:
- La motivazione per cui è stato cancellato il volo
- Un volo alternativo verso la destinazione finale (oppure il rimborso del biglietto più volo di ritorno per la destinazione di partenza)
- Cibo, bevande ed eventuale sistemazione (nei casi visti precedentemente)
Inoltre, ricordatevi di:
- Conservare la carta d’imbarco ed eventuali altri documenti di viaggio
- Conservare scontrini e ricevute di eventuali acquisti extra
- Prendere nota dell’orario di arrivo in caso accettiate la riprotezione su un volo alternativo
N.B.
Se non si riceve un risarcimento in aeroporto e le condizioni del regolamento lo permettono, si può reclamare il risarcimento anche una volta tornati a casa.
Le carte di imbarco, gli scontrini e le varie prove sono fondamentali per poter completare la richiesta.
L’orario di arrivo del volo alternativo entro un determinato lasso di tempo potrebbe comportare una riduzione della compensazione massima.
Nel caso in cui si verifichi un overbooking e/o al passeggero venga negato involontariamente l’imbarco sul volo, si ha diritto a:
- Volo alternativo o rimborso del biglietto
- Assistenza
- Risarcimento
Volo alternativo o rimborso del biglietto in caso di overbooking o negato imbarco
Se viene negato l’imbarco il passeggero può decide una delle seguenti opzioni:
- Rimborso totale/parziale del costo del biglietto oltre ad un volo di ritorno che permetta al passeggero di ritornare alla destinazione di partenza.
- Primo volo alternativo disponibile per la destinazione finale del biglietto originale (riprotezione).
N.B.
In alcuni casi la compagnia aerea può offrire un volo alternativo in classe superiore rispetto a quella acquistata precedentemente. In questo caso la compagnia non è tenuta a chiedere il pagamento della differenza.
Nel caso in cui, invece, il volo alternativo sia di una classe inferiore rispetto a quella prenotata, il passeggero ha diritto ad un rimborso variabile tra il 30 ed il 75% del costo del biglietto (varia a seconda del tipo e dalla lunghezza della tratta).
Assistenza per volo in overbooking o negato imbarco
Per assistenza si intende:
- Cibo e bevande in proporzione al ritardo
- Due chiamate telefoniche, messaggi via fax o email
- Sistemazione in hotel oltre agli spostamenti da/per l’hotel (solo nel caso in cui sia necessario attendere il volo fino al giorno successivo o oltre)
Risarcimento per overbooking o negato imbarco
I risarcimenti previsti in caso di overbooking o negato imbarco sono:
- Tratta fino a 1500 km: 250€
- Volo all’interno dell’UE con tratta superiore a 1500 km: 400€
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km: 400€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km: 600€
Queste compensazioni, però, possono essere ridotte del 50% se viene proposto un volo alternativo che atterra entro un determinato lasso di tempo rispetto all’orario di arrivo previsto dal volo originale.
- Tratta fino a 1500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 2 ore: 125€
- Volo all’interno dell’UE con tratta superiore a 1500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 3 ore: 200€
- Volo da/verso un aeroporto extra UE con tratta tra i 1500 e 3500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 3 ore: 200€
- Tratta intracomunitaria superiore a 3500 km con volo sostitutivo con arrivo entro 4 ore: 300€
N.B.
Se volete avere maggiori informazioni su come richiedere il risarcimento, potete seguire le indicazioni di questo articolo.
Cosa fare in caso di overbooking o negato imbarco?
È importante chiedere alla compagnia aerea:
- La motivazione specifica per cui viene negato l’imbarco
- Un volo alternativo verso la destinazione finale (oppure il rimborso del biglietto più volo di ritorno per la destinazione di partenza)
- Cibo, bevande ed eventuale sistemazione (nei casi visti precedentemente)
Inoltre, ricordatevi di:
- Conservare la carta d’imbarco ed eventuali altri documenti di viaggio
- Conservare scontrini e ricevute di eventuali acquisti extra
- Prendere nota dell’orario di arrivo in caso accettiate la riprotezione su un volo alternativo
N.B.
Se non si riceve un risarcimento in aeroporto e le condizioni del regolamento lo permettono, si può reclamare il risarcimento anche una volta tornati a casa.
Le carte di imbarco, gli scontrini e le varie prove sono fondamentali per poter completare la richiesta.
L’orario di arrivo del volo alternativo entro un determinato lasso di tempo potrebbe comportare una riduzione della compensazione massima.
Premessa: i diritti e le tutele sulla perdita dei voli in coincidenza possono essere applicati solo se tutte le tratte del viaggio in questione fanno parte di un unico biglietto (ovvero se i voli hanno un solo “PNR”).
In questo caso La Suprema Corte di Giustizia Europea considera la perdita di una coincidenza come un negato imbarco e di conseguenza soggetto al medesimo tipo di tutela, assistenza e risarcimento (vedi tutela per negato imbarco).
N.B.
Per approfondire la questione potete leggere l’articolo dedicato ai voli con scalo e in coincidenza.
No. Questo specifico regolamento si applica solo nei casi visti ad inizio articolo.
Per tutti le altre situazioni al di fuori del Regolamento CE 261/2004, i diritti dei passeggeri sono garantiti dalle varie norme e legislazioni locali/internazionali che regolano il contratto di trasporto.
In questa pagina abbiamo visto quali sono i diritti dei passeggeri tutelati dal Regolamento CE n° 261/2004.
Visto che questo articolo è già molto pesante e complesso, per quanto riguarda il “come ottenere il risarcimento una volta tornati a casa” vi invito a leggere l’articolo dedicato.
In questo articolo mi sono impegnato a riportare e a sintetizzare al meglio questo regolamento. Detto ciò, il regolamento in questione è piuttosto articolato, io non sono un avvocato e di conseguenza declino qualsiasi responsabilità legata o derivante dall’utilizzo delle informazioni qui riportate. Vi invito sempre a verificare le informazioni consultando la normativa CE n° 261/04 con il regolamento completo e a confrontarvi con un professionista in caso di necessità.